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Legge 23/12/1996 n. 662200. Nel caso in cui i soggetti che operano le ritenute sulle retribuzioni o sui compensi corrisposti a decorrere dal mese di marzo 1997 siano diversi da quelli che, per l'anno 1996, hanno rilasciato il certificato previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 7-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, introdotto dal decreto legge 31 maggio 1994 n. 330, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994 n. 473, si applicano le modalità previste dal comma 198. É fatta salva la facoltà dell'interessato di ottenere dal sostituto di imposta per l'anno 1997 l'applicazione delle disposizioni del comma 199, previa consegna, entro il mese di febbraio 1997, del predetto certificato, in originale o in copia. 201. Nel certificato di cui all'articolo 7-bis, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, introdotto dal citato decreto legge n. 330 del 1994 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 473 del 1994, relativo all'anno 1996, sono indicati, nelle annotazioni, l'ammontare dei redditi soggetti al contributo, quello del contributo dovuto, nonché l'ammontare delle detrazioni spettanti. 202. I soggetti tenuti al versamento del contributo nonché i datori di lavoro devono indicare, nelle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 1996 previste, rispettivamente, negli articoli 1 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, i dati relativi al contributo da versare secondo i criteri e le modalità stabiliti con il decreto del Ministro delle finanze di cui all'articolo 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, che approva i rispettivi modelli di dichiarazione. 203. Per la dichiarazione, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, il contenzioso e le sanzioni, si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi delle persone fisiche. 204. In deroga a quanto disposto dall'articolo 48, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, riguardante la sanatoria delle irregolarità e delle omissioni relative ad operazioni imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, il contribuente può regolarizzare, senza applicazione di sanzioni e di interessi, gli omessi versamenti dell'imposta sul valore aggiunto risultanti dalle dichiarazioni presentate e dalle liquidazioni periodiche, provvedendo a versare, entro il termine perentorio del 30 settembre 1997, l'imposta stessa ed una soprattassa nella misura del venticinque per cento, del venti per cento o del quindici per cento, a seconda che la violazione riguardi, rispettivamente, gli anni 1993, 1994 e 1995. Se, con riferimento ai versamenti periodici, il contribuente ha versato l'imposta in sede di dichiarazione annuale senza usufruire delle circostanze attenuanti previste nel citato articolo 48, le soprattasse di cui al primo periodo sono ridotte alla metà. L'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti periodi esonera il contribuente dal pagamento della soprattassa indicata nell'articolo 44 del citato decreto n. 633 del 1972. 205. Per la regolarizzazione dei versamenti periodici relativi all'anno 1996, l'imposta e la soprattassa, nella misura del dieci per cento, devono essere versate entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della relativa dichiarazione. 206. Per gli omessi versamenti per i quali l'ufficio IVA abbia provveduto a notificare l'avviso di pagamento o ad eseguire l'iscrizione a ruolo o se entro il 30 settembre 1997 lo stesso ufficio proceda ai sensi dell'articolo 60, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, introdotto dall'articolo 10, comma 2, lettera c), del decreto legge 20 giugno 1996 n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996 n. 425, si applicano le disposizioni del periodo seguente, a condizione che il contribuente effettui il versamento previsto entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso di pagamento. Per gli avvisi di pagamento notificati fino alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine per il versamento é prorogato al 31 gennaio 1997. Se la violazione é già stata constatata o sono comunque iniziate le ispezioni o le verifiche di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, la soprattassa da versare entro la predetta data del 30 settembre 1997 é pari al trentacinque per cento, al trenta per cento, al venticinque per cento o al venti per cento, rispettivamente, per ciascuno degli anni 1993, 1994, 1995 e 1996. 207. Il pagamento delle imposte e delle soprattasse di cui ai commi 204, 205 e 206 deve essere effettuato con le modalità indicate nell'articolo 38, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633. Ai fini della regolarizzazione di cui ai commi 204, 205 e 206, il contribuente deve trasmettere, a pena di decadenza dalla stessa, entro quindici giorni dal pagamento, al competente ufficio IVA, apposita istanza, allegandovi copia dell'attestazione di versamento. La trasmissione dell'istanza può essere effettuata anche tramite servizio postale, con plico raccomandato senza busta. 208. Le disposizioni del comma 204 si applicano, fino al 30 settembre 1997, anche se per l'imposta sono stati emessi i ruoli per la riscossione, a condizione che la cartella di pagamento non sia stata notificata e la relativa rata non sia scaduta prima della data di entrata in vigore della presente legge. In caso di avvenuta notifica della cartella di pagamento, resta fermo il versamento dell'imposta al concessionario della riscossione, mentre il versamento della soprattassa deve essere effettuato presso l'ufficio IVA competente entro cinque giorni dal pagamento dell'imposta. 209. In deroga a quanto disposto dagli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, riguardanti i ritardati o mancati versamenti diretti delle imposte sui redditi e le relative sanzioni, i contribuenti possono regolarizzare, senza applicazione di sanzioni e di interessi, gli omessi versamenti delle imposte sui redditi, delle altre imposte, nonché dei contributi dovuti risultanti dalle dichiarazioni annuali relative ai periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1995, provvedendo a versare, in mancanza di notifica della cartella di pagamento, entro il termine perentorio del 30 settembre 1997, gli ammontari dovuti, maggiorati di un importo, a titolo di soprattassa, pari al trentacinque per cento, al trenta per cento, al venticinque per cento, al venti per cento o al quindici per cento, a seconda che l'imposta o il contributo siano dovuti in relazione alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta o all'esercizio chiuso, rispettivamente, entro il 31 dicembre degli anni 1991 e precedenti, 1992, 1993, 1994 e 1995. La soprattassa di cui al precedente periodo assorbe quella eventualmente dovuta per omesso o tardivo pagamento degli acconti relativi al- lo stesso periodo d'imposta o allo stesso esercizio. Se il contribuente ha versato l'imposta o il contributo in sede di dichiarazione annuale, in caso di omesso o tardivo versamento degli acconti, la misura della soprattassa di cui al primo periodo é ridotta alla metà. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità del versamento. 210. Le disposizioni del comma 209 non si applicano per i ruoli già emessi, per i quali sia stata notificata la cartella di pagamento e sia scaduta la relativa rata prima della data di entrata in vigore della presente legge. Per i ruoli per i quali la cartella di pagamento sia stata notificata dopo tale data e fino al 30 settembre 1997, si applicano le disposizioni del comma 209 a condizione che il contribuente versi gli importi rideterminati, in base a detto comma, alla scadenza della rata. I concessionari della riscossione sono tenuti a comunicare ai competenti uffici, entro trenta giorni dalla riscossione degli importi di cui al comma 209, i relativi dati; in mancanza si applica la sanzione di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43, per ciascun nominativo non segnalato. Sulla base delle comunicazioni dei concessionari, gli uffici dispongono lo sgravio degli importi iscritti a ruolo per la differenza. 211. I soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, riguardante i sostituti di imposta per i redditi da lavoro dipendente, sono tenuti al versamento di un importo pari al due per cento dell'ammontare complessivo dei trattamenti di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, maturati al 31 dicembre 1996, a titolo di acconto delle imposte dovute su tali trattamenti dai dipendenti. Il predetto ammontare é comprensivo delle rivalutazioni ed é al netto delle somme già erogate a titolo di anticipazione alla data di entrata in vigore della presente legge. Al versamento di cui al presente comma non sono tenuti i soggetti indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, nonché quelli che, alla data del 30 ottobre 1996, avevano un numero di dipendenti non superiore a cinque. 212. L'importo indicato al comma 211, da riportare nella dichiarazione prevista nell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, relativa all'anno 1997, va versato in parti uguali entro il 31 luglio e il 30 novembre 1997, con le modalità prescritte per il versamento delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente. 213. L'importo di cui al comma 211, nell'ammontare che risulta alla data del 31 dicembre di ogni anno, é rivalutato secondo i criteri previsti dal quarto comma dell'articolo 2120 del codice civile. Esso costituisce credito di imposta, da utilizzare per il versamento delle ritenute applicate sui trattamenti di fine rapporto corrisposti a decorrere dal 10 gennaio 1998, fino a concorrenza dello 0,50 per cento di detti trattamenti. Tale limite é elevato al 2 per cento per quelli corrisposti a decorrere dal 10 gennaio 2000 ovvero, se superiore, alla percentuale corrispondente al rapporto tra credito d'imposta e residuo a tale data e i trattamenti di fine rapporto risultanti alla stessa data. Se precedentemente al 10 gennaio 2000 il credito di imposta risulta superiore al 2,5 per cento dei trattamenti residui, l'eccedenza é utilizzata per il versamento delle ritenute applicate sui trattamenti la cui corresponsione ha determinato detta eccedenza. 214. Per gli enti soggetti all'obbligo di tenere le disponibilità liquide nelle contabilità speciali o in conti correnti con il Tesoro, per l'anno 1997 i pagamenti del bilancio dello Stato sono accreditati sui conti aperti presso la tesoreria dello Stato solo ad avvenuto accertamento che le disponibilità sui conti medesimi si sono ridotte a un valore non superiore al 20 per cento delle disponibilità rilevate al 10 gennaio 1997. La cadenza temporale delle rate di pagamento risultanti dalla normativa vigente decorre dal raggiungimento del predetto limite. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro dell'interno, da emanare entro il 15 gennaio 1997, sono disciplinati modalità e termini degli accreditamenti di somme spettanti alle province, ai comuni e alle comunità montane. 215. Alla legge 8 agosto 1995 n. 335, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 2, commi 3 e 4, le parole "14.550 miliardi" e "16.205 miliardi" sono sostituite dalle seguenti "500 miliardi"; b) all'articolo 2, comma 3, é aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dal 1 gennaio 1996, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, é stabilita, a carico delle Amministrazioni statali, un'aliquota contributiva di finanziamento aggiuntiva rispetto a quella di cui al comma 2, unitamente ai relativi criteri e modalità di versamento."; c) all'articolo 2, comma 4, é aggiunta la seguente lettera: "c-bis) quanto a lire 14.050 miliardi per l'anno 1996 e a lire 15.705 miliardi per l'anno 1997, quale contribuzione di finanziamento aggiuntiva a carico delle Amministrazioni statali".
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